La possibilità di svolgimento contestuale del tirocinio presso l’ufficio giudiziario e del tirocinio forense è espressamente ammessa dall’articolo 73, comma 10 del D.L. n. 69/2013 che ha cura di precisare, al secondo periodo, che “Il contestuale svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense non impedisce all’avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l’attività professionale innanzi al magistrato formatore.”. Da tale previsione si desume, implicitamente, che il tirocinante presso l’ufficio giudiziario possa senz’altro svolgere la pratica forense presso un avvocato che eserciti nel circondario dello stesso ufficio giudiziario.
Consiglio nazionale forense, parere n. 26 del 12 maggio 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 26 del 12 Maggio 2025- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera (quesito)
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