Il COA di Vicenza chiede di sapere se l’avvocato possa inviare al cliente, dietro sua richiesta, la corrispondenza riservata, intercorsa con il Collega che assiste la controparte, nel momento in cui tale corrispondenza riservata sia stata prodotta dal Legale di controparte in altro giudizio successivo, ove il cliente sia assistito da altro Avvocato.

Alla luce della formulazione del quesito, la fattispecie appare disciplinata dall’articolo 48, comma 3 del Codice deontologico forense, a mente del quale “L’avvocato non deve consegnare al cliente e alla parte assistita la corrispondenza di cui al comma 1”, vale a dire la “corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte”. Tuttavia, la medesima disposizione prevede che “qualora venga meno il mandato professionale” l’avvocato può consegnare detta corrispondenza “al collega che gli succede, a sua volta tenuto ad osservare il medesimo dovere di riservatezza”.
Nei medesimi termini è reso il parere.

Consiglio nazionale forense, parere n. 3 del 27 gennaio 2026

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 3 del 27 Gennaio 2026
- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera (quesito)
Giurisprudenza CNF

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