Alla luce della formulazione del quesito, la fattispecie appare disciplinata dall’articolo 48, comma 3 del Codice deontologico forense, a mente del quale “L’avvocato non deve consegnare al cliente e alla parte assistita la corrispondenza di cui al comma 1”, vale a dire la “corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte”. Tuttavia, la medesima disposizione prevede che “qualora venga meno il mandato professionale” l’avvocato può consegnare detta corrispondenza “al collega che gli succede, a sua volta tenuto ad osservare il medesimo dovere di riservatezza”.
Nei medesimi termini è reso il parere.
Consiglio nazionale forense, parere n. 3 del 27 gennaio 2026
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 3 del 27 Gennaio 2026- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera (quesito)
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