La risposta è resa nei termini seguenti.
Non è possibile ritenere equiparabili, ai fini della liquidazione delle spese, la sentenza emessa ai sensi dell’art. 530 c.p.p. e la sentenza emessa ai sensi dell’art. 554 ter c.p.p. (c.d. sentenza predibattimentale).
Quest’ultima, a differenza di quella emessa a seguito del dibattimento, non ha caratteristiche tali da poter far considerare deciso il merito della questione processuale e, inoltre, è revocabile ex art. 554 quinquies c.p.p.
Ai fini della richiesta di rimborso delle spese legali sostenute, per il quale ovviamente si richiede la congruità, è appena il caso di ricordare che la normativa vigente in materia di rimborso delle spese legali agli imputati assolti (decreto interministeriale 20 dicembre 2021, c.d. decreto Costa) prevede – all’articolo 2 – che al rimborso abbiano accesso “i soggetti destinatari di una sentenza di assoluzione pronunciata ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale o dell’art. 530 del codice di procedura penale, «perché il fatto non sussiste», «perché non ha commesso il fatto», «perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato»”. Il decreto, quindi, contempla criteri di erogazione dei rimborsi ancorati alla sentenza passata in giudicato in senso pieno e quindi solo a quella emessa a seguito di dibattimento.
Consiglio nazionale forense, parere n. 19 del 28 marzo 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 19 del 28 Marzo 2025- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera (quesito)
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