Il COA di Vicenza chiede di sapere se il difensore di un imputato assolto con sentenza ex art. 554 ter c.p.p. possa chiedere l’emissione del parere di congruità al Consiglio di appartenenza per il rimborso delle spese legali sostenute, assumendo che la sentenza pronunciata ex art. 554 ter c.p.p. perché il fatto non sussiste sia equiparabile alla sentenza di assoluzione ex art. 530 c.p.p., nonostante la sentenza di non luogo a procedere, anche se non impugnata, possa essere revocata ai sensi dell’art. 554 quinquies c.p.p.

La risposta è resa nei termini seguenti.
Non è possibile ritenere equiparabili, ai fini della liquidazione delle spese, la sentenza emessa ai sensi dell’art. 530 c.p.p. e la sentenza emessa ai sensi dell’art. 554 ter c.p.p. (c.d. sentenza predibattimentale).
Quest’ultima, a differenza di quella emessa a seguito del dibattimento, non ha caratteristiche tali da poter far considerare deciso il merito della questione processuale e, inoltre, è revocabile ex art. 554 quinquies c.p.p.
Ai fini della richiesta di rimborso delle spese legali sostenute, per il quale ovviamente si richiede la congruità, è appena il caso di ricordare che la normativa vigente in materia di rimborso delle spese legali agli imputati assolti (decreto interministeriale 20 dicembre 2021, c.d. decreto Costa) prevede – all’articolo 2 – che al rimborso abbiano accesso “i soggetti destinatari di una sentenza di assoluzione pronunciata ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale o dell’art. 530 del codice di procedura penale, «perché il fatto non sussiste», «perché non ha commesso il fatto», «perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato»”. Il decreto, quindi, contempla criteri di erogazione dei rimborsi ancorati alla sentenza passata in giudicato in senso pieno e quindi solo a quella emessa a seguito di dibattimento.

Consiglio nazionale forense, parere n. 19 del 28 marzo 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 19 del 28 Marzo 2025
- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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