In risposta al quesito posto, ritiene la Commissione di doversi pronunciare nel senso che, quale che sia stata la recente origine storica dei Comitati Pari Opportunità (che ora trovano più pieno riconoscimento della loro funzione con il richiamo all’art. 51 della Costituzione contenuto nell’art. 29, lettera r, della Legge n. 247/2012), la tutela di genere non può riferirsi ad uno solo di questi.
La norma del regolamento veronese di cui al punto 9.10, che dispone che “Il Comitato eletto dovrà rispettare l’equilibrio di genere. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei/delle componenti eletti”, non può essere interpretata che nel suo non equivoco significato: che vuole garantire non solo il rispetto dell’equilibrio di genere attraverso l’indicazione della quota minima di componenti per il genere meno rappresentato, ma anche la presenza di entrambi i generi nell’organismo che dovrà essere eletto. Appare dunque necessario in questo caso procedere ad una nuova convocazione delle elezioni del CPO, sollecitando la presentazione di candidature di entrambi i generi in misura sufficiente a soddisfare il quorum richiesto dalla norma.
Consiglio nazionale forense (Allorio), parere 24 giugno 2015, n. 25
Quesito n. 472, COA di Verona
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 25 del 24 Giugno 2015- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera (quesito)
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