Il quesito offre l’opportunità di intervenire sulla semplificazione degli obblighi formativi per gli Avvocati, nel rispetto delle norme che regolamentano la formazione continua delle professioni compatibili con la professione forense.
Infatti la formazione continua è obbligatoria per tutte le categorie professionali e ciò potrebbe determinare, in astratto, una moltiplicazione degli obblighi formativi per gli Avvocati iscritti anche ad Albi, elenchi o Registri compatibili con l’attività forense ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a) della legge 247/2012. Un programma formativo può essere coerente sia con gli obblighi formativi imposti dalla legge professionale forense sia con quella che regolamenta altre professioni.
La valutazione di tale coerenza, e dunque l’attribuzione di crediti formativi validi ai fini della formazione continua dell’Avvocato al programma proposto (in via di accreditamento preventivo) ovvero il riconoscimento di crediti formativi all’Avvocato che adeguatamente documenti di aver frequentato un corso non previamente accreditato (ai sensi dell’art. 22 comma 5 Reg. 6/2014) compete al Consiglio dell’Ordine circondariale o al Consiglio Nazionale Forense secondo le rispettive competenze, stabilite dall’art. 17 commi 2, 3 e 4.
Nel caso di specie, riferito al caso dell’Avvocato iscritto al Registro dei revisori legali, sarà necessario verificare se nel programma del corso siano presenti materie di interesse per la professione forense (segnatamente alcune materie del “Gruppo C” del “programma di aggiornamento professionale” adottato annualmente dal Ragioniere Generale dello Stato, e, nello specifico, adottato con determina prot. n. 37343 del 7/3/2017, per l’anno 2017, e con Determina prot. n 2812 del 9/1/2018, per l’anno 2018) e la sussistenza di tutti gli altri elementi previsti dalla legge 247/2012 e dal Regolamento CNF n. 6/2014 sulla Formazione continua, al fine di riconoscere crediti formativi utili anche per la formazione continua forense.
Per quanto riguarda, i criteri da utilizzare ai fini del riconoscimento dei crediti, questi sono gli stessi indicati all’Articolo 21 del medesimo Regolamento CNF 6/2014, che sono del tutto autonomi rispetto a quelli stabiliti per la formazione continua del revisore legale, ancorata all’equipollenza 1 credito/ 1 ora superata dalle disposizioni del comma 3 dell’art. 11 L. 247/2012.
Deve darsi, pertanto, risposta affermativa al quesito formulato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona, nei termini sopra riportati.
Consiglio nazionale forense (rel. Comm. Formazione), parere del 21 marzo 2018, n. 13
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 13 del 21 Marzo 2018- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera (quesito)
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