Ai sensi dell’art. 38, c. 2, l.p.f, la competenza a procedere disciplinarmente spetta al Consiglio dell’Ordine nel cui albo è iscritto l’avvocato che sia venuto meno ai propri doveri.
Siffatta competenza concorre tuttavia paritariamente con il c.d. foro del “locus commissi delicti”.
La competenza è determinata, nell’ipotesi di conflitto tra detti due Fori, dal criterio della prevenzione.
Nel caso in esame può affermarsi che è competente all’avvio del procedimento disciplinare il Consiglio dell’Ordine che ha la custodia dell’albo nel quale è iscritto il professionista che ha commesso l’illecito disciplinare mediante l’uso del proprio sito internet.
La particolarità della fattispecie richiede tuttavia qualche ulteriore precisazione, potendosi ipotizzare – proprio per l’uso dello strumento telematico – una molteplicità di luoghi di commissione della violazione, con conseguente possibilità dell’apertura di una pluralità di procedimenti disciplinari, uno per ogni luogo raggiunto o raggiungibile dal messaggio pubblicitario, fermo restando che il conflitto va risolto, in tal caso, secondo il richiamato principio della prevenzione.
Deve pertanto concludersi, in applicazione di detto principio, nel senso che, nell’ipotesi di messaggi pubblicitari deontologicamente rilevanti, diffusi da un avvocato via internet la competenza spetti sia al Consiglio dell’Ordine al cui Albo l’avvocato è iscritto sia al Consiglio e/o ai Consigli nel cui territorio il messaggio pubblicitario è stato diffuso.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere del 14 luglio 2011, n. 61
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 61 del 14 Luglio 2011- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera (quesito)
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