L’art. 4, comma 6, del D.M. n. 55/2014 prevede che nell’ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia “la liquidazione del compenso è di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo quanto maturato per l’attività precedentemente svolta”.
La disposizione in esame si propone di incentivare la conclusione delle liti giudiziali prevedendo un “aumento” del compenso dovuto all’avvocato che raggiunga la “conciliazione giudiziale” o la “transazione” della controversia. Risulta pertanto del tutto ragionevole ritenere che la maggiorazione del compenso si applichi, indipendentemente dal momento o “fase” in cui l’accordo transattivo sia stato raggiunto. D’altro canto, mentre la disposizione in esame indubbiamente premia l’avvocato che raggiunga l’accordo nelle fasi iniziali della controversia, allo stesso tempo essa reca una esplicita clausola di salvaguardia (“fermo quanto maturato per l’attività precedentemente svolta”), che pare tutelare in maniera idonea l’avvocato che transiga o concili giudizialmente in fasi successive.
Consiglio nazionale forense (rel. Baffa), parere del 21 giugno 2017, n. 48
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 48 del 21 Giugno 2017- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera (quesito)
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