Come chiarito, da ultimo, dal parere n. 10/2017, cui si rinvia, la dichiarazione di intesa deve essere presentata dall’avvocato stabilito in relazione a ciascuna controversia trattata dall’avvocato stabilito in sede giudiziale. Essa, pertanto, non deve essere depositata in via preventiva, né tantomeno in sede di iscrizione. Di conseguenza, quanto al domicilio professionale, sarà necessario rispettare quanto disposto dall’articolo 7 della legge n. 247/12 ai fini dell’individuazione del domicilio. Tutto ciò non incide, evidentemente, sulla persistente necessità di procedere con grande rigore a ogni ulteriore verifica strumentale all’iscrizione nella sezione speciale – a partire dalla regolarità del titolo esibito per l’iscrizione – e all’eventuale accoglimento della domanda di integrazione, che dovrà basarsi su una puntuale verifica dell’effettivo svolgimento della professione in Italia.
Consiglio nazionale forense, parere n. 37 del 8 luglio 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 37 del 08 Luglio 2021- Consiglio territoriale: COA Vercelli, delibera (quesito)
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