La risposta è nei seguenti termini.
Ai sensi dell’art. 23 L. 247/2012 – applicabile alla SpA di cui al quesito – l’iscrizione nell’elenco speciale è subordinata alla imprescindibile stabile costituzione, con apposita deliberazione dell’ente, di un ufficio legale autonomo con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell’ente stesso e appartenenza a detto uffici del professionista incaricato in forma esclusiva di tale funzione.
Spetta al COA territorialmente competente accertare la sussistenza dei suddetti requisiti e in primo luogo della stabile costituzione con apposita deliberazione di un ufficio legale provvisto di autonomia strutturale e funzionale.
Si richiama infine il parere n. 56/2015, già trasmesso al COA e dal quale la Commissione non ha motivo di discostarsi, pure a seguito di ulteriore esame della fattispecie.
Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 20 settembre 2017, n. 64
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 64 del 20 Settembre 2017- Consiglio territoriale: COA Vercelli, delibera (quesito)
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