Il COA di Venezia formula quesito in merito all’esecuzione della sanzione disciplinare della sospensione nei confronti di un iscritto che risulti già sospeso a tempo indeterminato per mancato pagamento del contributo di iscrizione ai sensi dell’articolo 29 della legge n. 247/12. Chiede di sapere, in particolare, se l’esecuzione della sospensione disciplinare possa essere sospesa fino alla cessazione degli effetti della sospensione amministrativa.

La risposta è resa nei termini seguenti.
Come correttamente osservato dal COA rimettente, presupposto per l’esecuzione della sanzione disciplinare della sospensione è che l’iscritto eserciti la professione: ne consegue che, fino al perdurare della sospensione amministrativa la sanzione disciplinare non possa essere messa in esecuzione, ciò che dovrà invece avvenire non appena cessi la sospensione amministrativa.

Consiglio nazionale forense, parere n. 30 del 12 giugno 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 30 del 12 Giugno 2024
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera (quesito)
abc, Prassi: pareri CNF

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