La risposta è resa nei termini seguenti.
Come ricordato dal COA richiedente, l’articolo 81 del D.P.R. n. 115/2002 prevede – al comma 4 – che requisito per l’iscrizione e la permanenza nell’elenco, assieme ai requisiti di anzianità, sia il non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento. La legge non prevede, pertanto, ulteriori requisiti per l’iscrizione e la permanenza nell’elenco. Da ciò consegue che – in sé considerato – il mancato adempimento dell’obbligo formativo non possa essere causa di cancellazione dall’elenco, almeno fintanto che detto mancato adempimento non dia luogo ad una sanzione disciplinare definitiva superiore all’avvertimento. Non rileva infine il richiamo, operato nel quesito, all’eventuale cancellazione per mancato rispetto dell’articolo 21 della legge professionale in quanto, come noto, la mancata adozione del citato decreto ministeriale di cui all’articolo 2, comma 5 del d.m. n. 47/2016 rende tuttora non applicabile la disciplina della cancellazione per mancato rispetto del requisito dell’esercizio continuativo della professione, anche ove derivante dal mancato assolvimento dell’obbligo formativo (cfr. parere n. 15/2024).
Consiglio nazionale forense, parere n. 11 del 13 marzo 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 11 del 13 Marzo 2025- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera (quesito)
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