Il COA di Varese formula quesito in merito alla possibilità di sospendere l’iscrizione nelle liste dei difensori d’ufficio nel periodo feriale, considerando il diritto di godere di un periodo di vacanza quale giustificato motivo ai fini della sospensione.

La risposta è resa nei termini seguenti.
L’art. 11, comma 1, del vigente Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio stabilisce che “La competenza in merito alla sospensione ovvero alla cancellazione dalle liste dei difensori disponibili ad assumere le difese di ufficio tenute e gestite dai COA appartiene ai COA medesimi” con ciò dovendosi ritenere che il Consiglio dell’ordine ha, in merito, assoluta discrezionalità. Discrezionalità che si reputa valga anche per la ipotesi di cui al successivo comma 2 dell’art. 11 del medesimo Regolamento. Si ritiene pertanto che il Consiglio Nazionale Forense non possa individuare casi specifici che determinino “il giustificato motivo”.

Consiglio nazionale forense, parere n. 17 del 31 maggio 2023

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 17 del 31 Maggio 2023
- Consiglio territoriale: COA Varese, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

Related Articles

0 Comment