Il COA di Udine chiede di sapere: 1) – se sia consentito al COA di comunicare all’avvocato richiedente l’esito di procedimento disciplinare promosso a carico di un collega a seguito di sua segnalazione; 2) – se, in caso di risposta affermativa, sia ugualmente consentito al COA di effettuare la comunicazione anche ove il richiedente non fosse avvocato.

Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– la Commissione osserva che la disciplina statale sull’accesso ai documenti amministrativi, di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applica anche agli ordini professionali, enti dotati della natura di pubbliche amministrazioni, indipendenti ed autonome; questi debbono pertanto dotarsi del regolamento di cui all’art. 24, comma 4, legge cit., per individuare le categorie di documenti, da esse formati, o comunque rientranti nella loro disponibilità, sottratti all’accesso, per le esigenze di cui al comma 2 del medesimo articolo. Ne deriva che il diritto di accesso è un vero e proprio diritto soggettivo, e che le ipotesi di esclusione all’accesso costituiscono eccezioni, tassativamente indicate nel comma 2 dell’art. 24, cui i suddetti regolamenti debbono adeguarsi. Il diritto di accesso, peraltro, trova anche alcuni limiti soggettivi, potendo essere esercitato solo quando sussiste un’esigenza concreta ed attuale dell’interessato alla tutela delle sue situazioni giuridiche rilevanti, ai sensi del primo comma dell’art. 22 (Cons. Stato, sez. IV, 24.2.2000, n. 984). Giova precisare, in proposito, che la legittimazione va accertata caso per caso, ai sensi del citato art. 22, per i soggetti che sono terzi rispetto al procedimento, e non per i soggetti di cui all’art. 10. Ora, quando un procedimento, disciplinare viene iniziato per sollecitazione, per vicende proprie, di un soggetto (art. 38, 3° co., RDL n. 1538/1933), anche se non destinatario degli effetti diretti del provvedimento finale, tuttavia può averne pregiudizio (art. 7, 2^ parte, legge 241/1990); quindi può prendere visione degli atti e presentare memorie e documenti, “salvo quanto previsto dall’art. 24” (cfr. art. 10, l. 241/1990).
Conclusivamente, si ritiene di dare risposta affermativa ad entrambi i quesiti.

Consiglio Nazionale Forense, parere del 31 luglio 2002, n. 156

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 156 del 31 Luglio 2002
- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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