Sul punto, si richiama il parere n. 53/2001, alla luce del quale è possibile concludere che il COA possa, nell’esercizio della propria discrezionalità amministrativa e considerata la natura pretensiva dell’interesse invocato dall’iscritto (in uno con gli effetti favorevoli che la retroazione degli effetti dell’iscrizione produrrebbe nei suoi confronti), revocare in autotutela la delibera di iscrizione, adottandone una nuova che anticipi la decorrenza degli effetti dell’iscrizione nel registro al momento della presentazione dell’istanza.
Consiglio nazionale forense, parere n. 65 del 2 novembre 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 65 del 02 Novembre 2021- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera (quesito)
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