Come correttamente rilevato nello stesso quesito, il collocamento in aspettativa – sebbene non retribuita – non fa venir meno il rapporto di lavoro subordinato. Pertanto, alla luce della chiara formulazione della norma richiamata – a mente della quale la professione di avvocato è incompatibile “con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato” – non può che ritenersi che la situazione evocata nel quesito rientri nell’ipotesi di incompatibilità ivi disciplinata.
Consiglio nazionale forense, parere n. 5 del 25 giugno 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 5 del 25 Giugno 2020- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera n. 53 (quesito)
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