La risposta è nei seguenti termini:
Le norme sull’incompatibilità della professione di avvocato sono di carattere eccezionale e quindi di stretta interpretazione e applicazione. Non possono pertanto essere estese oltre i casi in esse previsti. Ne deriva che l’incarico (senza rapporto di lavoro subordinato) di garante comunale dei detenuti, non rientrando nelle ipotesi di incompatibilità tassativamente elencate nell’art. 18 L. P., è compatibile con la professione di avvocato.
Tanto premesso, occorre osservare che la normativa professionale – sia con riguardo alla legge professionale, sia con riguardo al Codice deontologico – detta particolari regole di condotta, volte ad evitare l’insorgenza di conflitti di interesse, o comunque a determinare una interferenza tra attività professionale e incarico non professionale.
Tale potrebbe essere l’ipotesi del Garante dei Detenuti, la cui funzione è quella di vigilare sulle condizioni di detenzione e sul rispetto della normativa sulla custodia delle persone detenute e che, a tali fini, ha poteri di verifica e intervento, in un contesto suscettibile di dare luogo a procedure giudiziali tali da imporre la presenza di un avvocato difensore. Va quindi sottolineata la potenziale interferenza tra attività professionale e incarico (non professionale) di Garante, qualora entrambe abbiano ad essere svolte dalla medesima persona nei medesimi contesti e luoghi.
Tanto premesso, pertanto, l’assenza di incompatibilità non determina il venir meno della rilevanza delle norme deontologiche riguardanti il conflitto di interessi, che impongono – nella specie – che il Garante dei Detenuti non possa assumere incarichi professionali da persone detenute negli istituti di pena soggetti alla propria attività di controllo.
Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), 26 aprile 2017, n. 30
Quesito n. 291, COA di Trieste
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 30 del 26 Aprile 2017- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera (quesito)
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