Il COA di Trieste chiede di sapere se il tirocinante iscritto nell’elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo possa chiedere e ottenere, nel quinquennio, la cancellazione dall’elenco conservando l’iscrizione nel registro dei praticanti.

A mente dell’articolo 41, comma 12 della legge n. 247/12 l’abilitazione al patrocinio sostitutivo consegue all’iscrizione, su richiesta del praticante, ad apposito “registro”, disciplinata dall’articolo 9 del DM n. 70/2016. Secondo l’articolo 4, comma 1, lett. f) del D: n. 178/2016 l’intervenuta autorizzazione al patrocinio sostitutivo deve essere annotata sul registro dei praticanti.
A tale iscrizione si applica il disposto degli articoli 17, comma 9 della legge n. 247/12 e 7, 8 e 9 del DM n. 178/2016 ed è cioè ammessa la cancellazione anche su semplice istanza. Detta cancellazione, tuttavia, si applica unicamente all’iscrizione/annotazione conseguente all’autorizzazione al patrocinio sostitutivo e non anche all’iscrizione nel registro dei praticanti. Le due iscrizioni, infatti, non si differenziano solo sul piano formale, ma anche sul piano della durata e degli effetti ad esse ascritti.

Consiglio nazionale forense, parere n. 5 del 4 febbraio 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 5 del 04 Febbraio 2022
- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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