In relazione al quesito sottoposto alla Commissione, in materia di opinamento di parcella nulla è cambiato tra quanto stabilito dal R.D. n.1578/33 e quanto disposto dalla L. n.247/12. Infatti, l’opinamento della parcella a norma degli artt. 13, comma 9, seconda parte, e 29, comma 1, Lett. l) L. cit. può essere richiesto esclusivamente dall’iscritto, a nulla valendo il carattere pubblico del richiedente diverso dal professionista.
Quanto al secondo quesito, l’Avvocato in presenza di contratto valido e non contestato dal cliente non può presentare parcella per compensi di importo diverso da quanto stabilito nel contratto stesso, anche se sulla base dei parametri vigenti.
Consiglio nazionale forense (rel. Morlino), parere 9 aprile 2014, n. 29
Quesito n. 376, COA di Trieste
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 29 del 09 Aprile 2014- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera (quesito)
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