Il COA di Treviso formula i seguenti cinque quesiti, richiamando specifiche disposizioni della L.P.: 1) art.2, comma 3, lett. a): dopo quanti anni di servizio in Magistratura o avvocatura dello Stato si può essere iscritti all’Ordine? 2) art. 17, al comma 6 si prevede che la domanda debba essere corredata dai documenti, non è quindi sufficiente autocertificare? 3) art. 23, comma 7: l’avvocato degli Enti pubblici si deve iscrivere all’ordine dove ha sede l’Ente? 4) art. 7 (domicilio professionale): gli avvocati già iscritti all’elenco speciale ante riforma possono mantenere l’iscrizione presso l’ordine ove hanno la residenza? 5) art. 41, comma 2: i praticanti avvocati che frequentano la scuola di specializzazione per le professioni legali devono essere iscritti da subito al registro e per tutta la durata biennale della Scuola ex art. 6, co.2, DPR n. 137/2012, già in vigore ? (cfr. art. 41, co. 2, L. 247/2012)

La risposta è nei seguenti termini:
Quesito 1: dalla data di entrata in vigore della legge (non è richiesta alcuna anzianità).
Quesito 2: l’autocertificazione deve ritenersi ammissibile, secondo le disposizioni generali sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi.
Quesito 3: l’avvocato dell’Ente pubblico si deve iscrivere all’albo dell’ordine dove ha sede l’Ente. Tanto si ricava dall’art. 7, comma 1, della L.P. riguardante il domicilio professionale, di regola coincidente con il luogo in cui si svolge la professione in modo prevalente.
Quesito 4: gli avvocati già iscritti nell’elenco speciale ante riforma sono soggetti al medesimo obbligo.
Quesito 5: Fermo restando che, ai sensi dell’art. 48 della nuova legge professionale forense, la nuova disciplina del tirocinio si applicherà a partire dal secondo anno successivo all’entrata in vigore della legge (dunque dall’1 gennaio 2015), la Commissione richiama i propri precedenti e la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di obbligo di iscrizione al Registro dei Praticanti di coloro che frequentano la . In particolare, nel parere n. 41/2008, la Commissione ha compiuto un’accurata analisi della normativa di rilievo, giungendo alla conclusione che l’art. 1 DM Giustizia n. 475/2001 non incide sulla durata complessiva del periodo di tirocinio che, ai sensi della legge, si svolge «almeno per due anni consecutivi, posteriormente alla laurea».

Successivamente, tuttavia, con il parere n. 27/2010, il CNF ha preso atto dell’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa che, a fronte del diploma di specializzazione, non ritiene necessaria la maturazione di un effettivo biennio di iscrizione nel registro dei praticanti (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 17/12/2008, n. 6255; Cons. Stato, sez. IV, 5/10/2005, n. 5353). La Commissione ritiene di non dover modificare il proprio orientamento sul punto.

Nei termini suesposti è reso il parere.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere del 10 aprile 2013, n. 34

Quesito n. 230 del COA di Treviso

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 34 del 10 Aprile 2013
- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera (quesito)
abc, Prassi: pareri CNF

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