Il COA di Treviso chiede se: “la facoltà del COA di pubblicare sul sito web consultabile dai propri iscritti all’Albo le sanzioni irrogate debba attendere la definitività del provvedimento e, quindi, l’esaurimento dell’eventuale procedimento d’innanzi alle SS.UU. della Corte di Cassazione, ovvero possa essere esercitata una volta conosciuta la decisione del CNF”.

Premesso che è da tempo stato chiarito che una sanzione disciplinare inflitta con sentenza divenuta esecutiva è notizia pubblica e che, quindi, la sua divulgazione non viola il diritto alla privacy, il problema da affrontare è solo relativo al momento in cui tale pubblicità si acquisisca.
Orbene aggiunta l’ulteriore considerazione, evidenziata anche dal richiedente, secondo cui le sentenze pronunziate dal CNF sono esecutive a far data dalla loro notifica al professionista incolpato, deve concludersi che da tale momento sorga astrattamente in capo al Consiglio la facoltà di eseguire la sentenza e, quindi, di comunicare/pubblicare la sanzione, salvo che, in costanza del giudizio di impugnazione dinanzi alla Corte di cassazione, sia intervenuta inibitoria. Deve, dunque, ritenersi che la facoltà di pubblicazione possa essere esercitata solo successivamente alla messa in esecuzione da parte del COA della decisione del CNF, ciò al fine di evitare che, laddove la pubblicazione preceda temporalmente la materiale esecuzione del provvedimento, il professionista possa essere assoggettato ad una “doppia punizione”.

Consiglio nazionale forense (Morlino), parere 22 ottobre 2014, n. 85

Quesito n. 435, COA di Treviso

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 85 del 22 Ottobre 2014
- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera (quesito)
abc, Prassi: pareri CNF

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