Il COA di Treviso chiede di sapere se possa essere iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 23 della legge n. 247/12 l’avvocato assunto alle dipendenze di ente pubblico avente i requisiti di cui al medesimo articolo – anche in relazione all’esistenza di un ufficio legale – precisando tuttavia che “l’avvocato non verrebbe incardinato nell’Ufficio Legale ma in un diverso ufficio (di volta in volta variamente denominato) destinato a trattare specifiche pratiche dell’Ente (esame richieste di risarcimenti, partecipazione all’attività di media conciliazione, istruzione di gare di appalto, esercizio di poteri deliberativi nei procedimenti amministrativi di competenza dell’ufficio di appartenenza, ecc.) per le quali sono evidentemente necessarie anche competenze giuridiche”. Chiede inoltre di sapere se “se, ai fini dell’iscrizione di un professionista nell’elenco speciale ex art. 23 LPF, per Ufficio Legale possa intendersi anche, in modo estensivo, una unità organizzativa diversamente denominata purché rispondente ai requisiti previsti dall’art. 23 LPF, tenuto conto delle esigenze di affidamento del pubblico”.

Con riferimento a entrambi i quesiti, si osserva che l’orientamento del Consiglio Nazionale Forense, tanto in sede consultiva quanto in sede giurisdizionale, è costante nell’escludere che l’avvocato dipendente dell’ente pubblico e iscritto nell’elenco speciale possa essere adibito a funzioni diverse da quelle tipiche dell’avvocato ovvero incardinato presso ufficio diverso dall’ufficio legale dell’ente medesimo, come peraltro si desume dalla formulazione letterale dell’articolo 23 della legge n. 247/12. Sul punto cfr. da ultimo il parere n. 4/2024 e i numerosi precedenti ivi richiamati.

Consiglio nazionale forense, parere n. 56 del 25 novembre 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 56 del 25 Novembre 2024
- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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