Con riferimento a entrambi i quesiti, si osserva che l’orientamento del Consiglio Nazionale Forense, tanto in sede consultiva quanto in sede giurisdizionale, è costante nell’escludere che l’avvocato dipendente dell’ente pubblico e iscritto nell’elenco speciale possa essere adibito a funzioni diverse da quelle tipiche dell’avvocato ovvero incardinato presso ufficio diverso dall’ufficio legale dell’ente medesimo, come peraltro si desume dalla formulazione letterale dell’articolo 23 della legge n. 247/12. Sul punto cfr. da ultimo il parere n. 4/2024 e i numerosi precedenti ivi richiamati.
Consiglio nazionale forense, parere n. 56 del 25 novembre 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 56 del 25 Novembre 2024- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera (quesito)
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