Riferisce il COA nel quesito di aver stipulato una Convenzione con il Tribunale di Trento, la quale prevede, ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica, “… l’obbligo per il tirocinante di frequentare, nel periodo in cui lo stesso sia iscritto al registro dei praticanti, uno dei 3 moduli semestrali della scuola forense” (p. 4).
Tale esenzione parziale dall’obbligo di frequenza della Scuola Forense troverebbe giustificazione nel fatto che i praticanti-tirocinanti presso il Tribunale di Trento devono partecipare ai corsi di formazione decentrata della Scuola Superiore della magistratura, il cui programma (all.to 2) comprende anche le materie di deontologia e di ordinamento forense.
Sul punto, non può che rinviarsi alle Linee guida indirizzate – in materia – ai Presidenti dei COA e ai Direttori delle Scuole forensi in data 4 giugno 2024, le quali escludono – per i tirocini presso gli uffici giudiziari iniziati a seguito dell’entrata in vigore del d.m. n. 17/2018 – qualunque forma di esonero rispetto alla frequenza del corso di formazione obbligatorio.
Come si legge infatti nelle predette linee guida:
“qualora lo svolgimento del tirocinio ex art. 73 d.l. n. 69/2013 sia iniziato dopo la entrata in vigore del d.m. 17/2018, fermo restando la convalida di cui al comma 13, il tirocinante, al pari di ogni altro tirocinante che svolga una forma ordinaria di tirocinio, deve frequentare un corso di formazione per l’accesso. A tal conclusione si giunge in maniera pressoché lineare: dopo l’entrata in vigore del d.m. 17/2018, coloro i quali svolgono le forme di tirocinio di cui al comma 6 dell’art. 41 della l. 247/2012 devono frequentare obbligatoriamente un corso di formazione per l’accesso organizzato secondo le modalità di cui al d.m. 17/2018. È ragionevole ritenere – anche al fine di scongiurare forme di disparità di trattamento – che, al pari dei tirocinanti che svolgono il tirocinio secondo le forme ordinarie, i tirocinanti ex art. 73 d.l. n. 69/2013 debbano frequentare un corso di formazione per l’accesso. Invero, a tale conclusione si giunge agevolmente ove si consideri che tale obbligo grava sui tirocinanti che accedono al tirocinio presso gli uffici giudiziari di cui all’articolo 44 della l. 247/2012 e di cui al d.m. 58/16.”.
Nei medesimi termini è reso il parere.
Consiglio nazionale forense, parere n. 20 del 24 aprile 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 20 del 24 Aprile 2025- Consiglio territoriale: COA Trento, delibera (quesito)
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