Il COA di Trento formula due quesiti. Con il primo, chiede di sapere se l’avvocato iscritto nell’elenco speciale dei docenti universitari a tempo pieno soggiaccia all’obbligo di stipula di una polizza assicurativa per la responsabilità professionale. Con il secondo quesito, chiede di sapere se l’avvocato iscritto nell’elenco speciale dei docenti universitari a tempo pieno possa assumere l’incarico di consigliere delegato di una società cooperativa senza scopi di lucro, che rientra tra gli incarichi extra-istituzionali ammessi dal Regolamento di Ateneo o se in relazione a tale incarico debba invece applicarsi l’articolo 18 della legge n. 247/12.

1. Quanto al primo quesito, il Consiglio nazionale forense ha avuto modo di esprimersi con il parere n. 62/2018, le cui motivazioni si riportano per maggiore comodità: “L’art. 12 della L. 247/2012 prescrive l’obbligo per l’avvocato di stipulare polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, compreso quello per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti.
I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno, iscritti nell’elenco di cui all’art. 15, lett. d) della L. 247/2012, aventi lo status giuridico indicato nel quesito, possono svolgere attività professionale esclusivamente nei limiti consentiti dall’ordinamento universitario. Se, come pare possibile desumere dalla formulazione del quesito, nel caso di specie è l’ordinamento universitario stesso a precludere l’esercizio di attività professionale, ne consegue che i docenti e ricercatori interessati non hanno in questo caso l’obbligo di stipulare la polizza assicurativa di cui al citato art. 12 in quanto manca alla radice il presupposto del rischio assicurativo.”.
Dal parere richiamato si desume che – nel caso del docente universitario iscritto nell’Elenco speciale – l’adempimento dell’obbligo assicurativo consegua all’effettiva esistenza del rischio che ne è alla base. Pertanto, ove il docente eserciti la professione – seppur nei limiti previsti dall’ordinamento universitario – entro quei limiti sarà soggetto all’obbligo di stipula della polizza.

2. Quanto al secondo quesito, si osserva che l’incarico assunto non pare confliggere con il dettato dell’articolo 18, lett. c) della legge n. 247/12. Assorbente è, infatti, l’insussistenza dello scopo di lucro della società cooperativa nella quale viene assunto l’incarico.
Secondo il consolidato orientamento del CNF – tanto in sede giurisdizionale quanto in sede consultiva “L’avvocato che ricopre il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore delegato o unico di una società commerciale si trova in una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione forense laddove tale carica comporta effettivi poteri di gestione o di rappresentanza e non si limiti esclusivamente all’amministrazione di beni personali o familiari (art. 6 cdf in relazione alla previsione dell’art. 18 della L. n. 247/2012). Ciò posto, la circostanza che poi di fatto, l’avvocato eserciti o meno quei poteri è deontologicamente irrilevante né attenua in alcun modo il regime di incompatibilità previsto per la professione forense” (così, da ultimo, CNF, sent. n. 235/2022). Per una compiuta ricostruzione di tale orientamento e delle sue diverse fattispecie di applicazione, cfr. altresì il recente parere n. 51/2022 nonché i pareri n. 44/2022 e 45/2017.
Alla luce di tale orientamento, l’assunzione di poteri gestori è compatibile con l’esercizio della professione solo nel caso in cui la società non eserciti attività di natura commerciale. In tutti gli altri casi, l’assunzione di cariche sociali – ivi compresa quella di consigliere di amministrazione – è compatibile con l’esercizio della professione solo ove non comporti l’esercizio di poteri gestori.

Consiglio nazionale forense, parere n. 39 del 17 ottobre 2023

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 39 del 17 Ottobre 2023
- Consiglio territoriale: COA Trento, delibera (quesito)
Giurisprudenza CNF

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