Il COA di Trento chiede se: – sia possibile svolgere il patrocinio ex art. 8 R.D.L. 1578/1933 in modo non continuativo, e cioè con interruzione del termine di sei anni, e quindi se la richiesta di reiscrizione nell’Elenco degli abilitati al patrocinio possa essere accolta; – in caso di risposta affermativa al primo quesito, si debba tenere o meno in conto del periodo di non iscrizione nell’Elenco stesso.

Ritiene la Commissione che il praticante, già iscritto all’Elenco degli abilitati al patrocinio e successivamente cancellato, ben possa essere reiscritto al suddetto elenco, e possa quindi, ove il sessennio a seguito dell’abilitazione non sia stato completato, svolgere un ulteriore periodo di patrocinio. Rimane comunque ferma, per il computo del sessennio, la decorrenza calcolata sulla prima iscrizione, e cioè dal primo giorno del secondo anno di pratica.

Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere del 12 dicembre 2018, n. 84

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 84 del 12 Dicembre 2018
- Consiglio territoriale: COA Trento, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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