La Commissione osserva quanto segue.
La disposizione richiamata è applicabile anche ai procedimenti disciplinari in corso.
La comunicazione della sospensione disciplinare deve essere inviata sia ai soggetti indicati dall’art. 62, comma 4, della legge n. 247/12, sia a quelli indicati dall’art. 35, comma 4, del Regolamento n. 2/14, posto che – come già osservato da questa Commissione con il proprio parere n. 14/2016 – la previsione regolamentare ha ampliato l’ambito di doverosa conoscibilità dei provvedimenti ablativi a livello nazionale.
Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), parere del 12 luglio 2017, n. 54
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 54 del 12 Luglio 2017- Consiglio territoriale: COA Trento, delibera (quesito)
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