Il COA di Trapani chiede di sapere se: il praticante avvocato, autorizzato ad esercitare l’attività professionale nei limiti e con le modalità di cui all’art. 41, comma 12 L. 247/2012 in sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge la pratica forense (c.d. patrocinio sostitutivo) dovrà essere inserito nel RGInDE, gestito dal Ministero della Giustizia.

La risposta è nei seguenti termini:
Il ReGInDE, o Registro degli Indirizzi Elettronici, è l’elenco gestito dal Ministero della Giustizia, che contiene i dati identificativi e l’indirizzo PEC dei cosiddetti soggetti abilitati esterni, che intendano interagire con un Ufficio Giudiziario per via telematica.
Il ReGIndE non gestisce informazioni già presenti in registri disponibili alle PP.AA., nell’ambito dei quali sono recuperati, ad esempio ai fini di eseguire notifiche ex art. 149 bis c.p.c., gli indirizzi di PEC delle imprese o le CEC-PAC dei cittadini.
A norma dell’art. 2 del DM 44/11, lettera m), n. 3 sono soggetti abilitati esterni privati 3) soggetti abilitati esterni privati: i difensori delle parti private, gli avvocati iscritti negli elenchi speciali, gli esperti e gli ausiliari del giudice;
Orbene, poiché l’art.41, comma 12 non consente ai praticanti avvocato di assumere in proprio la difesa delle parti private, gli stessi non dovranno (né potranno) essere iscritti nel ReG.In.D.E.
Ove in possesso di indirizzo PEC, gli ammessi all’esercizio del patrocinio sostitutivo, al pari di tutti i professionisti, saranno invece inseriti nel c.d. INI-PEC.

Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere 25 ottobre 2017, n. 79

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 79 del 25 Ottobre 2017
- Consiglio territoriale: COA Trapani, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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