Il COA di Trani chiede di sapere se, alla luce della legge n. 49/2023, della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea (e, in particolare, della sentenza del 25 gennaio 2024, in c. C-438/22, in tema di inderogabilità dei minimi tariffari) e dell’articolo 25-bis del Codice deontologico, una libera pattuizione del compenso inferiore alla soglia minima del parametro possa essere considerata “equa” e non sanzionabile.

La risposta è resa nei termini seguenti.
La legge n. 49/2023 – recante Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali – ha un ben preciso ambito di applicazione soggettivo: essa si applica, infatti, unicamente ai rapporti professionali regolati da convenzioni e aventi a oggetto attività “svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro” (art. 2, comma 1) nonché alle prestazioni rese “in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”, precisando che la legge, invece, non si applica “alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione” (art. 2, comma 3). Pertanto, al di fuori di tale ambito soggettivo non si applicano i criteri recati dalla predetta legge, che è legge speciale e vige invece il principio generale di libera pattuizione del compenso, come disciplinato dall’articolo 13 della legge n. 247/12.
La disposizione da ultimo richiamata, in particolare, fa riferimento ai parametri “indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni”, precisando in quali casi agli stessi può farsi riferimento. In nessun caso, i parametri assumono la funzione di tariffe inderogabili, in forza – appunto – del principio generale della libera pattuizione del compenso.
Anche la disposizione da ultimo introdotta nel Codice deontologico – all’articolo 25-bis – fa riferimento unicamente alle violazioni della legislazione in materia di equo compenso e, dunque, la sua applicazione non si estende ad ambiti di esercizio della professione diversi da quelli a cui si applica la legge n. 49/2023.

Consiglio nazionale forense, parere n. 52 del 10 ottobre 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 52 del 10 Ottobre 2025
- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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