La risposta al quesito è resa nei termini seguenti.
- L’art 76 del d.P.R. n. 115/2002 impone che ai fini della valutazione dei requisiti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato si debba verificare se il reddito cumulativo dei membri risultanti nello stato di famiglia non superi la soglia di legge stabilita (oggi € 12.838,01).
Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che nel caso in cui si verta in giudizi aventi ad oggetto diritti della personalità si terrà conto del solo reddito del richiedente ed inoltre che nel caso in cui gli interessi del richiedente siano in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare, non si debba tenere conto del reddito di questi ultimi. - Nel caso del curatore speciale del minore che si costituisca in giudizio ex art. 86 c.p.c. e sia iscritto nei relativi elenchi, se ne desume pertanto che:
1) lo stesso possa formulare istanza di ammissione del minore al patrocinio a spese dello Stato quando il minore stesso non abbia un reddito proprio superiore al limite di soglia e: a) non debbano essere considerati i redditi degli altri componenti del nucleo familiare (vuoi perché sussista conflitto, vuoi perché si verta in materia di diritti personalissimi); b) i redditi dei familiari conviventi non superino la soglia;
In particolare, dovrà tenersi conto del solo reddito del minore (a prescindere, cioè, dalla verifica dei redditi degli altri componenti del nucleo familiare): a) nei casi in cui il giudizio in cui il curatore si costituisce verta in temi di diritti della personalità o personalissimi (per esempio stato civile, rettificazione di attribuzione di sesso, diritto al nome, tutela della immagine), così come b) quando tutti i componenti del nucleo familiare presenti nello stato di famiglia siano da ritenersi o effettivamente siano in conflitto – anche solo potenziale – con gli interessi del minore tutelati nel giudizio in cui il curatore debba costituirsi (per esempio nei giudizi di separazione o divorzio dei genitori, ovvero in controversie che riguardino i nuovi compagni dei genitori, i fratelli o anche i nonni).
Viceversa, l’istanza di ammissione non potrà essere presentata (e/o il minore non sarà ammissibile al patrocinio a spese dello Stato) se: 1) abbia un reddito proprio superiore ad €12.838,01 ovvero 2) nello stato di famiglia risultino inseriti soggetti con reddito superiore non in conflitto – anche potenziale – con il minore in giudizio o se 3) la controversia non verta in materia di diritti della personalità o personalissimi del minore. - Problemi peculiari si pongono, al riguardo, quando il minore sia collocato in affidamento etero-familiare ovvero collocato in comunità, ma ancora iscritto nello stato di famiglia di origine o ancora quando, nello stato di famiglia, vi siano soggetti terzi estranei al giudizio. In tutti e tre questi casi pare doversi escludere qualunque rilevanza del reddito di soggetti ulteriori, non familiari e, nel caso del collocamento in comunità, pare essere in re ipsa l’irrilevanza del reddito dei genitori. In questi termini è resa, pertanto, la risposta ai quesiti sub 2.2 e 2.3.
- In tutti gli altri casi, il problema che si pone – per l’avvocato nominato curatore del minore – riguarda piuttosto la sussistenza in capo al medesimo di un obbligo di certificazione del reddito del minore.
Sul punto si registra una notevole disparità di prassi: in alcuni casi si richiede l’autocertificazione al curatore, in altri casi si richiede invece che l’avvocato esibisca una dichiarazione dei genitori che attesti l’assenza di reddito proprio del minore. Ciò, evidentemente, pone problemi nel caso di conflitto tra il minore e i genitori. - Pertanto, al fine di rispondere ai quesiti di cui ai punti 1 e 2.1 si osserva quanto segue. Il discrimine – in tutto il complesso di fattispecie sopra evocate – è dato dal possesso o meno, da parte del minore, di un proprio reddito, sovra o sotto-soglia e dalla presenza o meno di una situazione di conflitto: dalla diversa combinazione di questi fattori discende la risposta ai quesiti.
Con precisione maggiore, una vera e propria necessità di certificare pare sussistere solo nel caso di reddito proprio sotto-soglia e di conflitto con i familiari conviventi in quanto, nel caso opposto (reddito proprio sovra-soglia), l’avvocato curatore dovrebbe limitarsi a non presentare l’istanza di ammissione, indipendentemente dalla sussistenza di una situazione di conflitto (non è infatti necessario, in ogni caso, considerare il reddito dei familiari conviventi); e, nel caso di reddito proprio sotto-soglia e assenza di conflitto, il reddito potrà essere certificato dai genitori e/o dai familiari conviventi e/o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.
Quando invece il minore non abbia reddito proprio, dovrebbe a rigore escludersi la necessità che l’avvocato certifichi il reddito dei familiari conviventi in tutte le ipotesi di conflitto e che quando – in assenza di conflitto – il reddito dei familiari conviventi superi la soglia non sussista a rigore la necessità di presentare istanza di ammissione.
Il problema residua, invece, quando il minore non abbia reddito proprio e i familiari conviventi – in assenza di conflitto – abbiano un reddito sotto-soglia e permanga, dunque, la necessità di presentare l’istanza di ammissione.
Le ipotesi rilevanti, in sintesi, si riducono pertanto alle seguenti:
a) minore con reddito proprio sotto-soglia in situazione di conflitto con i familiari conviventi: in questo caso, l’avvocato ha necessità di presentare l’istanza di ammissione e deve poter attestare – anche auto-dichiarando – che il minore si trova nelle condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato;
b) minore privo di reddito proprio e con reddito dei familiari conviventi sotto-soglia, in assenza di conflitto: in questo caso, la certificazione del reddito potrà provenire dai familiari;
c) minore privo di reddito proprio e con reddito dei familiari conviventi (sovra- o sotto-soglia, in situazione di conflitto: questa è la situazione più problematica, in quanto la situazione di conflitto può rendere difficile ottenere la dichiarazione dei familiari conviventi. In questo caso, come già nel caso sub a), si deve ritenere che l’avvocato possa attestare – anche autodichiarando – che il minore si trova nelle condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato. Prevale infatti l’esistenza di un conflitto e la contestuale necessità di assicurare l’accesso del minore a una tutela giurisdizionale effettiva, anche attraverso il ricorso al patrocinio a spese dello Stato.
Resta inteso che:
1) le dichiarazioni dell’avvocato che attestano l’esistenza delle condizioni reddituali di cui all’articolo 76 del d.P.R. n. 115/2002 valgono ai soli fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e salva diversa valutazione da parte del COA procedente e/o del giudice chiamato a pronunciarsi;
2) la certificazione del reddito non è necessaria quando si verta in materia di diritti personalissimi;
3) l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non deve essere richiesta quando: a) il minore abbia un reddito proprio sovra-soglia; b) i familiari conviventi abbiano un reddito sovra-soglia e non vi sia conflitto; c) il minore abbia un reddito proprio sotto-soglia, i familiari conviventi abbiano un reddito sovra-soglia e non vi sia conflitto.
Si precisa che tali ipotesi vengono formulate sulla base del diritto vigente e tenuto conto della grande disparità di prassi che si registra nel territorio nazionale. Esse non possono peraltro essere ritenute vincolanti, ma hanno valore di raccomandazione. Parimenti, non si può che auspicare che una modifica delle disposizioni rilevanti assicuri che – in ogni caso – quando viene nominato il curatore speciale del minore, venendo in rilievo un diritto della personalità o personalissimo del minore stesso, non vi sia necessità di considerare altri redditi (né, conseguentemente, di attestarne l’esistenza).
Consiglio nazionale forense, parere n. 25 del 24 maggio 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 25 del 24 Maggio 2024- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera (quesito)
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