Sul punto, non può che ricordarsi che – ai sensi dell’articolo 29, commi 3 e 4 della legge n. 247/12 – la determinazione dell’ammontare del contributo di iscrizione rientra nella piena discrezionalità del Consiglio dell’Ordine, con l’unico limite (previsto dal comma 4) che l’entità dei contributi sia fissata in misura tale da garantire il pareggio di bilancio del consiglio.
Pertanto, il dubbio di cui al quesito si risolve integralmente entro la sfera di azione discrezionale del COA richiedente, che può adottare determinazioni in materia, fermo restando l’obbligo di adeguata motivazione.
Consiglio nazionale forense, parere n. 45 del 25 luglio 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 45 del 25 Luglio 2025- Consiglio territoriale: COA Torre Annunziata, delibera (quesito)
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