Il COA di Torre Annunziata chiede un parere circa la sussistenza della “incompatibilità di professionista che, assunto all’ufficio legale [scil. di un ente pubblico] con esclusive mansioni di difesa di un Comune, in conseguenza di trasferimento per mobilità ad altro Comune dello stesso circondario, non è assegnato all’ufficio avvocatura, ma rende supporto giuridico alle attività di organi di controllo dell’ente, al segretario generale nell’ambito della propria struttura ed in via trasversale anche ad uffici di altri dipartimenti dell’ente. Alla luce di quanto sopra si richiede parere circa la legittima persistenza della iscrizione all’albo, sezione speciale dei dipendenti di Enti Pubblici”.

Sul punto, si rinvia al consolidato orientamento della giurisprudenza e dei pareri del Consiglio Nazionale Forense che escludono la possibilità che l’avvocato dipendente di ente pubblico possa svolgere funzioni diverse e ulteriori rispetto alla trattazione “in via esclusiva” degli affari legali dell’ente (così esplicitamente l’articolo 23 della legge n. 247/12; nella giurisprudenza la sentenza n. 124/2021; tra i pareri cfr. da ultimo i pareri nn. 56 e 4 del 2024 e i numerosi precedenti ivi richiamati). La risposta al quesito è pertanto di segno negativo.

Consiglio nazionale forense, parere n. 15 del 13 marzo 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 15 del 13 Marzo 2025
- Consiglio territoriale: COA Torre Annunziata, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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