Il Coa di Torino ha richiesto un parere in ordine alla problematica di cui all’art. 12, comma 2, del d.m. n.55/2014, come modificato al d.m. n. 147/2022, concernente la determinazione del compenso in materia penale per le fattispecie in cui sono “coinvolte” più persone.

In particolare, è stato richiesto parere sui seguenti quesiti:
a) se sia possibile applicare l’aumento del 30% quando, per effetto della riunione, aumenti il numero di soggetti imputati nel procedimento penale ovvero soltanto quando aumenti il numero dei soggetti assistiti dal singolo avvocato;
b) se in presenza della congiunzione “anche” – gli aumenti previsti nella citata disposizione 1) per aumento del numero dei soggetti e/o delle imputazioni per effetto della riunione ovvero 2) per aumento del numero delle controparti – parti civili o imputati – siano cumulabili (30% per la prima ipotesi + 30% per la seconda ipotesi);
c) con riferimento all’inciso “Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all’espletamento delle attività medesime”, si chiede se sia corretto individuare ed applicare, per ogni udienza di durata elevata (per esempio, dalle h. 9.00 alle h. 18.00) una tariffa oraria, calcolando altresì la fase di esame e studio e la fase istruttoria per ogni singola udienza.
In ordine ai quesiti innanzi riportati si evidenzia quanto segue.
Quesito di cui alla lettera a).
La formulazione della prima parte del comma 2 dell’art. 12 del d.m. n. 55/2014 (“quando l’avvocato assiste più soggetti”) consente l’aumento del 30% solo quando, per effetto della riunione, aumenti il numero di soggetti assistiti dal singolo avvocato; circostanza che non si verifica allorché a seguito della riunione non aumenta il numero di assistiti per l’avvocato.
Quesito di cui alla lettera b).
La norma di cui all’art. 12, comma 2, d.m. n. 55/2014 (quando il numero dei soggetti ovvero delle imputazioni è incrementato per effetto di riunioni di più procedimenti) non consente di cumulare gli aumenti per la fattispecie di cui al quesito posto. Infatti, se è pur vero che la parola “ovvero” può essere usata in senso sia disgiuntivo che esplicativo, nel caso di specie la formulazione della norma depone nel senso esplicativo, atteso che spiega meglio il significato della prima parte della frase ma non aggiunge una ulteriore fattispecie (a differenza invece, ad esempio, della stessa parola – ovvero – riportata nell’ultima parte del 1 comma del medesimo articolo 12, in cui è evidente la funzione disgiuntiva della parola “ovvero”).
Quesito di cui alla lettera c): non è possibile applicare la tariffa oraria per le udienze di durata elevata, atteso che la tariffa oraria richiede una preventiva pattuizione con il cliente; peraltro, l’attuale disciplina parametrica non prevede una indennità di attesa. Per la determinazione del compenso, avvocato e cliente possono pattuire un compenso orario da commisurare alla durata della prestazione e dell’attività da compiersi in adempimento dell’incarico ricevuto. Non è possibile, altresì, calcolare la fase di esame e studio e la fase istruttoria per ogni singola udienza, atteso che le fasi su cui si calcola il compenso dell’avvocato sono “uniche” per ogni grado di giudizio e non si moltiplicano per ogni udienza.

Consiglio nazionale forense, parere n. 54 del 17 ottobre 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 54 del 17 Ottobre 2024
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera
Prassi: pareri CNF

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