Dalla lettera dell’art. 60 della legge n. 247/12 è chiaramente desumibile che, mentre il Consiglio distrettuale di disciplina è competente ad adottare, modificare o revocare il provvedimento di sospensione cautelare, il COA resta competente per l’esecuzione del medesimo provvedimento. Coerentemente con tale riparto di competenze, l’art. 61 prevede, al settimo comma, che il C.D.D. dia immediata notizia del provvedimento di sospensione cautelare (e dunque anche dei provvedimenti ad esso conseguenti, quali la revoca) al COA competente per la sua esecuzione.
Quanto alla notifica all’interessato, non vi sono ragioni per derogare al principio generale secondo cui competente alla notifica del provvedimento è l’organo che lo ha adottato.
Consiglio nazionale forense (rel. Caia), 19 ottobre 2016, n. 110
Quesito n. 243, COA di Torino
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 110 del 19 Ottobre 2016- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera (quesito)
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