Con riferimento alle categorie indicate sub a) e – per analogia – sub c), può farsi riferimento al parere n. 90/2016, reso dal Consiglio su analoga fattispecie e disponibile all’indirizzo www.codicedeontologico-cnf.it.
Con riferimento alle categorie indicate sub b) va premesso, in linea con il predetto parere e con l’espressa previsione dell’art. 2, comma 3 del DM (che fa salve le esenzioni personali), che la verifica in concreto dell’effettività dell’esercizio della professione dovrà all’evidenza seguire criteri adeguati alle specifiche condizioni di esercizio della professione riservate alle suddette tipologie di avvocati.
Con specifico riferimento agli avvocati iscritti nell’elenco speciale dei docenti e ricercatori a tempo pieno, deve in ogni caso essere considerato che gli stessi – per definizione – esercitano la professione in modo sporadico e occasionale, nei limiti dell’ordinamento universitario e previa autorizzazione o nulla osta del Rettore. Pertanto, gli stessi debbono ritenersi sottratti alle verifiche di cui al DM n. 47/2016, per oggettiva impossibilità delle stesse.
Per ciò che riguarda, invece, gli avvocati dipendenti di enti pubblici – i quali possono esercitare nell’interesse dell’amministrazione di appartenenza alle condizioni previste dall’art. 23 della legge professionale – gli stessi potranno essere assoggettati alle predette verifiche, con esclusione dei parametri ad essi inapplicabili per ragioni oggettive (ad esempio, la titolarità di partita IVA o locali a uso studio).
Consiglio nazionale forense, parere n. 52 del 20 ottobre 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 52 del 20 Ottobre 2019- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera (quesito)
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