La commissione, dopo ampia discussione ritiene che ad entrambe le domande si possa dare risposta affermativa in forza della interpretazione letterale della norma citata:
i) la lett. c) del co. 1, del DM n. 178/16 – in attuazione degli artt. 7 e 17 della legge n. 247/12 – prevede espressamente l’indicazione del domicilio professionale principale e di quelli secondari, siano essi all’interno od al di fuori del circondario; in assenza di particolari eccezioni – che avrebbero eventualmente essere evidenziate – nulla vieta che l’avvocato possa avere un domicilio principale ed uno secondario nella medesima città e quindi, a ben vedere, nel medesimo circondario;
ii) entrambi i domicili andranno indicati nell’albo, con la precisazione di quale sia il principale ed il secondario, e ciò, al pari di tutte le altre informazioni previste dalla norma.
Consiglio nazionale forense (rel. Amadei), parere 25 ottobre 2017, n. 75
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 75 del 25 Ottobre 2017- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera (quesito)
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