Il COA di Torino chiede se, visto l’art 2, co. 1 D.M. 16 agosto 2016 n. 178 (Regolamento recante le disposizioni per la tenuta e l’aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli dell’ordine degli avvocati, nonche’ in materia di modalita’ di iscrizione e trasferimento, casi di cancellazione, impugnazioni dei provvedimenti adottati in tema dai medesimi Consigli dell’ordine, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247), l’avvocato “possa avere, nella medesima città, un domicilio professionale principale ed uno secondario e se entrambi i domicili debbano o possano essere resi pubblici con inserimento nell’elenco degli iscritti”.

La commissione, dopo ampia discussione ritiene che ad entrambe le domande si possa dare risposta affermativa in forza della interpretazione letterale della norma citata:
i) la lett. c) del co. 1, del DM n. 178/16 – in attuazione degli artt. 7 e 17 della legge n. 247/12 – prevede espressamente l’indicazione del domicilio professionale principale e di quelli secondari, siano essi all’interno od al di fuori del circondario; in assenza di particolari eccezioni – che avrebbero eventualmente essere evidenziate – nulla vieta che l’avvocato possa avere un domicilio principale ed uno secondario nella medesima città e quindi, a ben vedere, nel medesimo circondario;
ii) entrambi i domicili andranno indicati nell’albo, con la precisazione di quale sia il principale ed il secondario, e ciò, al pari di tutte le altre informazioni previste dalla norma.

Consiglio nazionale forense (rel. Amadei), parere 25 ottobre 2017, n. 75

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 75 del 25 Ottobre 2017
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera (quesito)
abc, Prassi: pareri CNF

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