Il quesito rileva se ed in quanto il Vice Procuratore onorario sia contemporaneamente iscritto all’Albo degli Avvocati, giacché l’art. 53, comma 3, del nuovo Codice deontologico forense – che riprende testualmente l’art. 53, can. II, del vecchio Codice – prevede che “L’avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario deve rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le norme sulla incompatibilità”.
L’art. 42 quater del R.D. n. 12/1941, nel disciplinare il regime delle incompatibilità per il giudice onorario, testualmente prevede, al comma 2, che “gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici”: la disposizione in esame pone quindi una incompatibilità generale tra lo svolgimento delle funzioni di g.o. e l’esercizio della professione forense nel circondario del medesimo Tribunale.
Orbene, la delega al compimento delle operazioni di vendita, di cui all’art. 591 bis c.p.c. integra una ulteriore fattispecie di prestazione professionale dell’avvocato: ne consegue che essa rientra a pieno titolo nella nozione di “esercizio della professione forense” ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 42 quater e, pertanto, non può essere ricevuta né esercitata dall’avvocato, limitatamente al circondario del Tribunale in cui svolga le funzioni di giudice onorario.
Consiglio nazionale forense (Allorio), parere 10 dicembre 2014, n. 102
Quesito n. 350.1, COA Torino
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 102 del 10 Dicembre 2014- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera (quesito)
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