In risposta al quesito posto, ritiene la Commissione di doversi pronunciare nel modo seguente.
La previsione dell’impegno solenne di cui all’art. 8 della Legge n. 247/2012, secondo la formula “osservare con lealtà onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”, pur attenuata nell’affermazione dei principi rispetto a quella dettata dal precedente ordinamento della professione forense (basti pensare al giuramento di agire “nel superiore interesse della Nazione”), non sembra destinata agli avvocati stranieri e appare riservata a chi intenda esercitare la professione forense nella qualità di iscritto ad un Albo italiano, come avvocato italiano. Tale condizione ricorre per l’avvocato straniero iscritto ad un albo di altro Stato membro della Unione Europea quando egli ritenga di chiedere l’integrazione in un Albo di Avvocati tenuto da un Consiglio dell’Ordine italiano: in quella sede e non prima dovrà dunque essere assunto l’impegno solenne (nello stesso senso, ma con riferimento alla previgente ipotesi del giuramento, cfr. Comm. Cons. CNF, parere n. 98/2011).
Consiglio nazionale forense (rel. Allorio), parere 16 marzo 2016, n. 34
Quesito n. 126, COA di Torino
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 34 del 16 Marzo 2016- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera (quesito)
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