Nei pareri n. 25/2016 e 46/2022, richiamati dal COA nel proprio quesito, il CNF ha escluso la possibilità di consentire il trasferimento nell’elenco speciale dell’avvocato che sia contemporaneamente docente universitario in una università estera. Non vi sono ragioni per discostarsi da tale orientamento. L’avvocato può dunque rimanere iscritto nell’Albo ordinario ma – come osservato nel parere n. 46/2022 – “spetta poi al COA, nell’esercizio prudente della propria discrezionalità in materia di tenuta degli albi, verificare se l’iscritto versi – a seguito dell’assunzione della qualifica di assistant professor – in una situazione di incompatibilità ai sensi dell’articolo 18 tale da pregiudicare la permanenza della sua iscrizione nell’Albo.” Si consideri inoltre che, a quanto risulta dal quesito, l’attività di docenza svolta all’estero è temporanea, limitata ad una quantità di ore predeterminate, e non comporta l’inquadramento del docente nei ruoli del personale docente dell’Ateneo, condizione indispensabile per ottenere l’eventuale iscrizione nell’elenco speciale dei Professori universitari a tempo pieno.
Consiglio nazionale forense, parere n. 5 del 13 marzo 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 5 del 13 Marzo 2025- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera (quesito)
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