Sebbene il quesito non sia esplicito sul punto, si deve ritenere che la sospensione sia quella dovuta al mancato pagamento dei contributi di iscrizione, disciplinata dall’articolo 29 della legge n. 247/12.
Rileva anche in questo caso, sul punto, il parere 90/2016 – relativo alla sospensione volontaria – a mente del quale:
“l’art. 11 legge n. 247/2012 esenta dall’obbligo formativo solo gli avvocati iscritti che vengono sospesi in ossequio alla previsione recata dall’art. 20, co. 1 (perché eletti ad incarichi politico-istituzionali, ovvero alla Corte Costituzionale od al Consiglio Superiore della Magistratura). La sospensione volontaria dall’attività professionale, dunque, non esonera, in linea di principio, dall’obbligo di formazione. La circostanza va però valutata anche con attenzione alle previsioni recate dal Regolamento C.N.F. n. 6/2014 (Regolamento per la formazione continua). Infatti, dopo aver ribadito il principio anzidetto all’art. 6 “L’obbligo di formazione sussiste per il solo fatto dell’iscrizione all’Albo”, il Regolamento succitato detta all’art. 15, co. 2, diverse ipotesi di esonero dall’obbligo, fra le quali, alla lett. c), è annoverata la seguente: “interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale o trasferimento di questa all’estero.”.
La disposizione da ultimo richiamata, tuttavia, può utilmente essere riferita – come già ritenuto – alla sospensione volontaria e non anche alla sospensione amministrativa per mancato pagamento dei contributi, stante la diversità di ratio dei due istituti.
Ne consegue che, ove la sospensione amministrativa si protragga per più di sei mesi, l’obbligo formativo deve essere adempiuto.
Consiglio nazionale forense, parere n. 42 del 9 ottobre 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 42 del 09 Ottobre 2024- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera (quesito)
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