Il COA di Torino chiede di sapere se, fermi gli ambiti delineati dall’art. 41, comma 12, della legge n. 247/12 in materia penale, l’attività professionale che, in virtù del medesimo articolo, il praticante può svolgere “in sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso (…)” possa esplicarsi anche in relazione ai procedimenti di cui agli artt. 127 e 554 bis c.p.p. e, in generale, in relazione ai procedimenti in camera di consiglio ovvero se, di contro, sussistano, a tale riguardo, limiti allo status abilitativo.

La risposta è resa nei termini seguenti.
I procedimenti evocati nel quesito costituiscono porzione del giudizio a citazione diretta dinnanzi al giudice monocratico: si tratta, in particolare, di una udienza “filtro” volta alla verifica, tra l’altro, della regolare costituzione delle parti o della sussistenza di eventuali condizioni patologiche (rilevabili mediante le questioni preliminari ex art. 491 c.p.p.). In precedenza, tali attività si svolgevano direttamente davanti al giudice del dibattimento, senza che vi fosse un passaggio intermedio.
Ne consegue che – come ritenuto, in fattispecie in parte analoga, anche nel parere n. 13/2023, al quale si rinvia per ulteriori considerazioni – nulla osta a che il praticante abilitato al patrocinio sostitutivo possa patrocinare nei procedimenti di cui al quesito, sempre che – beninteso – la controversia rientri nei limiti di competenza stabiliti dall’articolo 41, comma 12 della legge n. 247/12.

Consiglio nazionale forense, parere n. 32 del 16 giugno 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 32 del 16 Giugno 2025
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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