La risposta è resa nei termini seguenti.
Ai fini dell’iscrizione di diritto prevista dalla disposizione richiamata nel quesito, è necessaria la contemporanea sussistenza dei due requisiti previsti dalla medesima e cioè l’appartenere ai ruoli di una Università e di essere stato titolare per cinque anni di un insegnamento in materie giuridiche.
In relazione alla fattispecie di cui al quesito, si osserva che l’insegnamento presso Università popolari non configura l’insegnamento quale docente di ruolo nelle Università; e che parimenti le funzioni di Direttore del Dipartimento non possono essere considerate equipollenti all’insegnamento, ai fini della legge professionale forense.
Consiglio nazionale forense, parere n. 4 del 27 gennaio 2026
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 4 del 27 Gennaio 2026- Consiglio territoriale: COA Terni, delibera (quesito)
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