Il COA di Terni formula due quesiti in relazione all’interpretazione dell’articolo 2, comma 3, lettera b) della legge n. 247/12. Chiede di sapere, in primo luogo, se sia consentita l’iscrizione nell’albo – come Professore universitario di ruolo dopo cinque anni di insegnamento in materie giuridiche – di un docente che abbia insegnato per il periodo indicato nella norma presso una Università Popolare consociata con la Confederazione Nazionale delle Università Popolari Italiane (CNUPI). In secondo luogo, chiede di sapere se sia necessario che il docente sia di ruolo con contratto a tempo indeterminato e se l’incarico di Direttore del Dipartimento di Diritto Canonico per il periodo di cinque anni sia equiparabile alla docenza nella medesima materia ai fini dell’iscrizione di diritto nell’Albo.

La risposta è resa nei termini seguenti.
Ai fini dell’iscrizione di diritto prevista dalla disposizione richiamata nel quesito, è necessaria la contemporanea sussistenza dei due requisiti previsti dalla medesima e cioè l’appartenere ai ruoli di una Università e di essere stato titolare per cinque anni di un insegnamento in materie giuridiche.
In relazione alla fattispecie di cui al quesito, si osserva che l’insegnamento presso Università popolari non configura l’insegnamento quale docente di ruolo nelle Università; e che parimenti le funzioni di Direttore del Dipartimento non possono essere considerate equipollenti all’insegnamento, ai fini della legge professionale forense.

Consiglio nazionale forense, parere n. 4 del 27 gennaio 2026

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 4 del 27 Gennaio 2026
- Consiglio territoriale: COA Terni, delibera (quesito)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment