Il COA di Terni formula due quesiti, collegati tra loro.

Con il primo quesito, chiede di sapere se possa disporsi la cancellazione d’ufficio dell’iscritto in caso di sopravvenuta perdita del requisito della condotta irreprensibile di cui all’articolo 17, comma 1, lettera h) della legge professionale.
Con il secondo quesito, chiede di sapere se l’avvenuta condanna definitiva in sede penale possa giustificare la cancellazione d’ufficio laddove – per i medesimi fatti di cui alla sentenza di condanna – l’iscritto sia già stato attinto da sospensione disciplinare e l’abbia già scontata.

Al primo quesito può essere data risposta affermativa, alla luce del chiaro disposto dell’articolo 17, comma 12 della legge professionale e della giurisprudenza domestica (cfr. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 50 del 27 marzo 2023).
Al secondo quesito non è possibile dare risposta, in quanto la valutazione dell’incidenza dell’avvenuta condanna sulla permanenza del requisito della condotta irreprensibile rientra nella discrezionale valutazione del COA, alla luce delle concrete circostanze del caso.

Consiglio nazionale forense, parere n. 3 del 21 febbraio 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 3 del 21 Febbraio 2024
- Consiglio territoriale: COA Terni, delibera (quesito)
abc, Evidenza, Prassi: pareri CNF

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