Il COA di Termini Imerese chiede se si debba procedere o non all’iscrizione nell’Elenco di un Avvocato straniero Stabilito, che risulta iscritto successivamente all’ottobre 2011 presso un Collegio di avvocati spagnolo, a seguito di una comunicazione proveniente da un’Associazione Italiana Avvocati Stabiliti nella quale si afferma che il Consiglio Generale degli Avvocati Spagnoli starebbe cancellando, perché illegittime, tutte le iscrizioni di cittadini italiani effettuate dopo quella data nell’Albo di quel Collegio.

In risposta al quesito posto, ritiene la Commissione di doversi pronunciare nel senso che, disponendo l’art. 6, n.1, del D.Lgs. n. 96/2001 che: “Per l’esercizio permanente in Italia della professione di avvocato, i cittadini degli Stati membri in possesso di uno dei titoli di cui all’articolo 2, sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale dell’albo costituito nella circoscrizione del tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza o il loro domicilio professionale, nel rispetto della normativa relativa agli obblighi previdenziali”, qualora il richiedente sia in possesso di un titolo d’iscrizione e non versi in condizioni d’incompatibilità, non si possa rifiutarne l’iscrizione nell’Elenco degli Avvocati Stabiliti. Comunicazioni provenienti da private associazioni non possono ovviamente essere prese in considerazione a tali fini: l’unica istituzione avente titolo per mettere in discussione l’iscrizione di un avvocato in Spagna essendo ora il Ministero della Giustizia spagnolo, che provvede a far conoscere in Italia le proprie eventuali determinazioni al riguardo attraverso il Ministero della Giustizia italiano.

Consiglio nazionale forense (Allorio), parere 24 giugno 2015, n. 33

Quesito n. 11, COA di Termini Imerese

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 33 del 24 Giugno 2015
- Consiglio territoriale: COA Termini Imerese, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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