Questa Commissione ha già chiarito, a partire dal proprio parere n. 27/2010, da ultimo confermato con il parere n. 34/2013, che l’equipollenza del diploma conseguito presso una Scuola di specializzazione per le professioni legali di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 398/1997 ai fini dello svolgimento di un anno di pratica forense, ribadita dall’art. 41, comma 9 della legge n. 247/12 integri una deroga alla norma generale relativa alla durata del tirocinio.
Ne consegue che, ove il praticante avvocato intenda avvalersi della suddetta equipollenza, non è necessaria l’iscrizione nel Registro dei praticanti per l’intero periodo richiesto dalla legge (diciotto mesi), ma questa potrà ridursi al residuo periodo di sei mesi.
Consiglio nazionale forense (Morlino), parere 19 novembre 2014, n. 93
Quesito n. 445, COA di Teramo
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 93 del 19 Novembre 2014- Consiglio territoriale: COA Teramo, delibera (quesito)
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