Le due iscrizioni corrispondono a due diversi status e a diverse possibilità di accesso o esercizio della professione forense, i quali tuttavia non paiono necessariamente alternativi o incompatibili tra loro.
Pertanto, il praticante può mantenere l’iscrizione nel registro e, ove ne abbia titolo, stabilirsi in Italia ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 96/2001.
Consiglio nazionale forense, parere n. 51 del 20 ottobre 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 51 del 20 Ottobre 2019- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera (quesito)
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