Il COA di Sulmona formula quesito in merito alla posizione di un iscritto che sia stato sospeso dall’esercizio della professione in quanto assunto alle dipendenze dell’ufficio del processo in altro circondario e che, prima dell’assunzione alle dipendenze dell’ufficio per il processo, avesse assunto – nel proprio circondario – incarichi come curatore, gestore della ristrutturazione dei debiti del consumatore e delegato alle vendite. Il COA chiede di sapere, in particolare, se una volta sospeso l’avvocato possa continuare a svolgere tali incarichi ovvero debba rinunciarvi.

La risposta è resa nei termini seguenti.
La sospensione dall’esercizio della professione investe tutte le attività professionali dell’avvocato, ivi comprese quelle derivanti da incarichi giudiziari conferiti all’avvocato in virtù dell’iscrizione nell’albo. Ne consegue che l’avvocato sospeso non possa proseguire nello svolgimento degli incarichi giudiziari di cui al quesito.

Consiglio nazionale forense, parere n. 29 del 12 giugno 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 29 del 12 Giugno 2024
- Consiglio territoriale: COA Sulmona, delibera (quesito)
abc, Prassi: pareri CNF

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