La risposta è resa nei termini seguenti.
La sospensione dall’esercizio della professione investe tutte le attività professionali dell’avvocato, ivi comprese quelle derivanti da incarichi giudiziari conferiti all’avvocato in virtù dell’iscrizione nell’albo. Ne consegue che l’avvocato sospeso non possa proseguire nello svolgimento degli incarichi giudiziari di cui al quesito.
Consiglio nazionale forense, parere n. 29 del 12 giugno 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 29 del 12 Giugno 2024- Consiglio territoriale: COA Sulmona, delibera (quesito)
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