Il COA di Sulmona formula quesito in merito alla data di decorrenza del triennio per l’assolvimento dell’obbligo formativo triennale per i delegati alle vendite. Riferisce, in particolare, che l’orientamento del locale Tribunale è quello di fissare la predetta decorrenza a partire dalla data di formazione dell’elenco (19.4.2023) e non già dalla data di iscrizione del singolo professionista nell’elenco medesimo.

Rileva condivisibilmente il COA rimettente che tale ricostruzione interpretativa si pone in irragionevole contraddizione con la possibilità, riconosciuta al professionista, di iscriversi in qualunque tempo nell’elenco, sussistendone i presupposti.
Sul punto, si è di recente pronunciato anche il Consiglio nazionale dell’Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili che, con un parere del 17 aprile 2024 ha ritenuto che – proprio in relazione alla possibilità di iscriversi non già in unica data ma in qualunque tempo – non possa che farsi decorrere il triennio formativo a partire dalla data di iscrizione, dal momento che i commi 6 e 7 dell’art. 179-ter disp. att. c.p.c. fanno esplicito riferimento alla “conferma dell’iscrizione nell’elenco”.
Nei medesimi termini è reso il parere.

Consiglio nazionale forense, parere n. 34 del 16 giugno 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 34 del 16 Giugno 2025
- Consiglio territoriale: COA Sulmona, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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