Rileva condivisibilmente il COA rimettente che tale ricostruzione interpretativa si pone in irragionevole contraddizione con la possibilità, riconosciuta al professionista, di iscriversi in qualunque tempo nell’elenco, sussistendone i presupposti.
Sul punto, si è di recente pronunciato anche il Consiglio nazionale dell’Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili che, con un parere del 17 aprile 2024 ha ritenuto che – proprio in relazione alla possibilità di iscriversi non già in unica data ma in qualunque tempo – non possa che farsi decorrere il triennio formativo a partire dalla data di iscrizione, dal momento che i commi 6 e 7 dell’art. 179-ter disp. att. c.p.c. fanno esplicito riferimento alla “conferma dell’iscrizione nell’elenco”.
Nei medesimi termini è reso il parere.
Consiglio nazionale forense, parere n. 34 del 16 giugno 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 34 del 16 Giugno 2025- Consiglio territoriale: COA Sulmona, delibera (quesito)
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