La risposta è nei seguenti termini:
Ai sensi dell’art. 18 della L. n. 247/2012 “la professione di avvocato è incompatibile con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attività di notaio. E’ consentita l’iscrizione nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili e nell’Albo dei consulenti del lavoro”.
Stante la tassatività della predetta elencazione non è consentita la contemporanea iscrizione nell’Albo dei geometri e nell’Albo degli avvocati.
In tal senso si è espresso il CNF in sede giurisdizionale (sentenza n. 50 del 2005, relativa a soggetto iscritto nell’albo dei mediatori d’affari); cfr. anche il parere n. 94/2013, relativo alla contemporanea iscrizione nell’Albo dei consulenti in proprietà industriale.
Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 16 marzo 2016, n. 41
Quesito n. 155, COA di Sulmona
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 41 del 16 Marzo 2016- Consiglio territoriale: COA Sulmona, delibera (quesito)
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