Ritiene la Commissione che – ferma restando la previsione di cui all’art. 41, comma 4 della legge n. 247/12, che consente lo svolgimento del tirocinio in costanza di rapporto di lavoro subordinato (purché con modalità e orari idonei a consentirne l’effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse) – debba applicarsi all’iscrizione del praticante la disposizione di cui all’art. 18, lett. c) della medesima legge, rilevando pertanto la titolarità o l’esercizio, da parte del presidente del consiglio di amministrazione che richiede l’iscrizione, di poteri individuali di gestione.
Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), 26 aprile 2017, n. 25
Quesito n. 288, COA di Spoleto
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 25 del 26 Aprile 2017- Consiglio territoriale: COA Spoleto, delibera (quesito)
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