Il COA di Siracusa formula quesito chiedendo se, ai fini dell’individuazione dei “soggetti, livelli e materie” in materia di contrattazione collettiva integrativa degli ordini territoriali ed in particolare, riguardo alla “individuazione delle famiglie professionali e delle relative competenze professionali” di cui al comma 6 lett. z) dell’art. 7 del CCNL delle Funzioni Centrali sottoscritto il 9 maggio 2022, come richiamato dall’art. 18 del medesimo CCNL applicabile al personale dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati, questi ultimi devono essere considerati quali soggetti titolari della “contrattazione integrativa di sede unica” e come tali possono procedere alla autonoma elaborazione dell’accordo integrativo ai sensi dell’articolo 7 comma 6, lett. z) del CCNL, ovvero se debbano considerarsi quali “sedi territoriali” con l’effetto che la materia della contrattazione integrativa relativa alla “individuazione delle famiglie professionali e delle relative competenze professionali” deve essere demandata al CNF.

La risposta è resa nei termini seguenti.
L’art. 7, comma 2, primo periodo, del vigente CCNL del personale del comparto Funzioni Centrali prevede che la contrattazione collettiva integrativa si svolga, “nelle amministrazioni articolate al loro interno in una pluralità di uffici”, a livello nazionale (“contrattazione integrativa nazionale”) ed in sede territoriale (“contrattazione integrativa di sede territoriale”).
L’art. 7, comma 2, secondo periodo, dispone, invece, che, “nelle altre amministrazioni”, la contrattazione collettiva integrativa “si svolge in un unico livello (“contrattazione integrativa di sede unica”)”.
Il Consiglio Nazionale Forense non può essere annoverato tra le “amministrazioni articolate al loro interno in una pluralità di uffici” né i COA possono essere considerati “sedi territoriali” del Consiglio Nazionale Forense.
L’art. 24 della Legge n. 247 del 2012 prevede, infatti, al comma 1, che “Il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo” e, al comma 3, che gli stessi “sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria … determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia”.
Il Consiglio Nazionale Forense e gli ordini circondariali sono, quindi, ferme restando le funzioni di coordinamento e indirizzo che la legge professionale attribuisce al primo, “enti aventi natura associativa” (art. 2, comma 2-bis, del Decreto Legge n. 101/2013) giuridicamente autonomi tra loro.
Da quanto sopra evidenziato discende che i consigli dell’ordine circondariali vanno considerati, ai fini di cui all’art. 7, commi 2 e 6, lettera z), del CCNL del personale del comparto Funzioni Centrali, “sede unica” di contrattazione collettiva integrativa.

Consiglio nazionale forense, parere n. 39 del 3 luglio 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 39 del 03 Luglio 2024
- Consiglio territoriale: COA Siracusa, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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