Il COA di Siracusa chiede di sapere se sussista incompatibilità tra l’iscrizione nell’albo degli avvocati e l’iscrizione nell’albo degli ingegneri in relazione a un avvocato che – già iscritto all’ordine degli ingegneri – si sia iscritto nell’Albo degli avvocati a far data dal 1990.

L’incompatibilità tra l’iscrizione all’Albo degli ingegneri e l’iscrizione nell’Albo degli avvocati è stata ribadita, da ultimo, nel parere n. 36/2025. D’altra parte, come ritenuto, tra gli altri, anche nel parere n. 68/2021:
“Come espressamente previsto dall’articolo 18, lettera a) della legge n. 247/12 e ribadito da Cass., SS. UU., sent. n. 26996/2016 è consentita unicamente […] la contemporanea iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti, nel registro dei revisori contabili e nell’albo dei consulenti del lavoro. Al di fuori di tali ipotesi tassativamente previste dalla legge, resta preclusa all’avvocato la possibilità di contemporanea iscrizione in altri Albi.”
Nei medesimi termini è resa la risposta al quesito.

Consiglio nazionale forense, parere n. 1 del 27 gennaio 2026

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 1 del 27 Gennaio 2026
- Consiglio territoriale: COA Siracusa, delibera (quesito)
Giurisprudenza CNF

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